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PARCO DI PORTOVENERE
Disciplina dell'attività di Pesca Sportiva
Disciplina dell'attività di Pesca Sportiva
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-Sono vietate le gare di pesca;
-Nel tratto di mare circostante il Tino, il Tinetto e le secche adiacenti è consentita solo la pesca a traina;
-E' vietata la pesca a cernie, corvine, musdee e crostacei ed il prelievo di molluschi bivalvi e gasteropodi;
-La quantità massima giornaliera pescabile è di 2 kg a persona. In caso di utilizzo di mezzo nautico il quantitativo pescato non potrà superare i 4 kg, indipendentemente dal numero di persone trasportate. Le misure di cui sopra possono essere superate solo nel caso di pesca di un singolo esemplare;
-La pesca sportiva è consentita unicamente con i seguenti strumenti:
1.Lenze e canne con un massimo di due attrezzi a persona;
2.Una fiocina anche con l’ausilio di una fonte luminosa;
3.una nassa per imbarcazione;
-La pesca subacquea è vietata fatte salve le deroghe che potranno riguardare esclusivamente i residenti del Comune di Porto Venere, ed è consentita la pesca solo nel tratto di mare tra Punta Beffettuccio e Punta del Pittone;
-La pesca professionale è consentita ai pescatori residenti nonché alle cooperative aventi sede nel Comune di Porto Venere previa registrazione all’Ente gestore anche nel tratto di mare a nord-est dell’isola del Tino e del Tinetto;
-Potranno essere concesse deroghe ai pescatori non residenti sentite le organizzazioni professionali dei pescatori e previo conforme e motivato parere della Commissione per la gestione dell’Area di Tutela Marina ;
-La pesca professionale è consentita con l’utilizzo di una lampara per ogni imbarcazione e con l’uso di palamiti con un massimo di 200 ami.
PARCO DELLE 5 TERRE
Disciplina dell'attività di Pesca Sportiva
Disciplina dell'attività di Pesca Sportiva
Nell’Area Marina Protetta Cinque Terre è vietata la pesca sportiva delle seguenti specie:
a. Cernia (Ephinepleus sp.);
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c. Nacchera (Pinna nobilis).
La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l’Area Marina Protetta.
La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno dell’Area Marina Protetta è consentito, previa autorizzazione dell’Ente Parco, esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi, lungo rotte predefinite dichiarate all’atto della richiesta di autorizzazione.
Le gare di pesca sportiva sono vietate in tutta l’Area Marina Protetta.
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c. Nacchera (Pinna nobilis).
La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l’Area Marina Protetta.
La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno dell’Area Marina Protetta è consentito, previa autorizzazione dell’Ente Parco, esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi, lungo rotte predefinite dichiarate all’atto della richiesta di autorizzazione.
Le gare di pesca sportiva sono vietate in tutta l’Area Marina Protetta.
Zone A
è vietata qualunque attività di pesca sportiva.
Zone B
è consentita, previa autorizzazione dell’Ente Parco, la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, con i seguenti attrezzi:
a. con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;
b. con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
c. con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione;
d. con totanara o polpara, con o senza esca, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 15 dicembre.
Previa autorizzazione dell’Ente Parco, è consentito un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona e comunque non superiore a 5 kg per unità navale, nel caso in cui a bordo vi sia più di una persona , salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, ai residenti nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, di:
- pesce,
- molluschi ottopodi,
- decapodi,
Previa autorizzazione dell’Ente Parco, è consentito un prelievo cumulativo giornaliero a scopo di esca fino a 2 kg per persona, ai residenti nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, di:
molluschi bivalvi e gasteropodi
Zona C
è consentita, previa autorizzazione dell’Ente Parco, la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, con i seguenti attrezzi:
a. con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;
b. con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
c. con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione;
d. con totanara o polpara, con non più di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente ai periodi determinati con provvedimento dell’Ente Parco;
e. con palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione,
f. con 1 nassa nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, se munita del contrassegno identificativo rilasciato dall’Ente Parco al momento dell’autorizzazione.
Previa autorizzazione dell’Ente Parco, è consentito un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona e comunque non superiore a 5 kg per unità navale, nel caso in cui a bordo vi sia più di una persona , salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, ai residenti nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, di:
- pesce,
- molluschi ottopodi,
- decapodi,
Previa autorizzazione dell’Ente Parco, è consentito un prelievo cumulativo giornaliero a scopo di esca fino a 2 kg per persona, ai residenti nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, di:
molluschi bivalvi e gasteropodi
Ai non residenti nei comuni ricadenti nell’ Area Marina Protetta la pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell’ Ente Parco, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami.
Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire all’Ente Parco dati e informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell’Area Marina Protetta.
Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente Parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente Parco al termine di scadenza dell’autorizzazione.
Il transito di unità navali all’interno dell’Area Marina Protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente Disciplinare è consentito, previa autorizzazione dell’Ente Parco, esclusivamente ai residenti nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta, alloggiando i suddetti attrezzi, con gli ami disarmati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi, lungo rotte predefinite che saranno individuate con provvedimento dell’Ente Parco.